L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
                   ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA
                             ISTRUZIONE
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637,  recante  norme  di  attuazione  dello  statuto  della   regione
siciliana  in  materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle
arti;
  Visto il testo unico delle leggi  sull'ordinamento  del  Governo  e
dell'Amministrazione  della  regione siciliana, approvato con decreto
del Presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939,  n.  1497,  sulla  protezione  delle
bellezze naturali e panoramiche;
  Visto  il  regolamento  di esecuzione della predetta legge n. 1497,
approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Esaminato il verbale redatto nella seduta del 12 giugno 1986, nella
quale  la  commissione  provinciale  per  la  tutela  delle  bellezze
naturali  e  panoramiche  di  Palermo  ha  promosso l'ampliamento del
vincolo paesaggistico di parte del  territorio  comunale  di  Carini,
gia'  deliberato  dalla  stessa  commissione con verbale del 2 maggio
1963, includendovi le aree  limitrofe  di  Piraineto  e  di  contrada
Chiachea;
  Considerato che il vincolo viene cosi' a comprendere:
   1)  a  valle  dell'autostrada,  tutto  il  territorio della fascia
costiera del comune di Carini;
   2) a monte dell'autostrada:
     a) per un primo tratto, tutto il territorio delimitato  a  nord-
ovest  dall'autostrada,  a sud-ovest dalla linea di delimitazione che
segue, per un primo pezzo, il raccordo fra l'autostrada e la  statale
113, poi curva a sinistra su via delle Capinere fino all'incrocio con
via  del Camoscio ed alla continuazione ideale della stessa fino alla
statale 113, a  sud-est  dalla  statale  113,  ad  est  dal  torrente
Chiachea;
     b) per un secondo tratto (dallo svincolo per Carini all'Arco del
Baglio) tutta una fascia di profondita' di m 50;
  Accertato  che i predetti verbali del 2 maggio 1963 e del 12 giugno
1986 sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di  Carini  e
depositati  nella  segreteria  del  comune  stesso,  per  il  periodo
prescritto dalla legge n. 1497/1939;
  Esaminate le opposizioni proposte, nei termini  di  cui  alla  gia'
menzionata legge n. 1497/1939, da:
   1)  associazione  industriali  della  provincia di Palermo e ditte
"Italtel" e "Imesi";
   2) rag. Matteo Sciarrino, quale sindaco pro-tempore del comune  di
Carini;
  Ritenuto, nel merito delle opposizioni, che:
    a)  l'apposizione  del vincolo paesistico non incide sulle scelte
di programmazione territoriale del  piano  regolatore  generale,  non
prevedendo  alcuna prescrizione specifica per lo sviluppo urbanistico
della zona vincolata se non quella derivante dall'art. 7 della  legge
n.  1497/l939,  che  subordina  l'attivita'  edificatoria  nella zona
sottoposta a tutela al rilascio dell'autorizzazione  da  parte  della
competente soprintendenza;
    b)  la presenza nella zona di Piraineto di insediamenti abitativi
non ha modificato in modo irreparabile la situazione dei luoghi,  che
costituiscono  la  chiusura  geografica  e anche visuale del golfo di
Carini; molte aree si presentano, infatti, ancora non edificate e  le
costruzioni  finora  realizzate presentano caratteristiche abbastanza
omogenee di residenze stagionali ad una e due elevazioni.
  Identiche considerazioni possono valere per  la  contrada  Chiachea
che,    come    successivamente    descritto,   presenta   tutte   le
caratteristiche che la legge richiede per l'assoggettamento a vincolo
paesistico. Le previsioni del piano  regolatore  generale  per  detta
zona  non  sono  compromesse  dal  vincolo,  che,  nel rispetto della
destinazione  urbanistica  della  contrada,  interviene  a   regolare
l'attivita'  edificatoria  per renderla compatibile con la tutela dei
beni protetti;
    c) si  appalesano  inammissibili  per  carenza  di  interesse  le
ragioni  addotte  dall'associazione industriali, in quanto nelle aree
vincolate nel territorio del comune di Carini non sono state comprese
la zona industriale, ne' gli stessi  stabilimenti  industriali  delle
societa' elencate nella opposizione sopra richiamata.
  In ogni caso, e' infondato il timore che il vincolo possa essere di
ostacolo  all'espansione  delle attuali industrie ed all'insediamento
di nuove. Cosi' come  per  sviluppo  urbanistico,  anche  per  quello
industriale  -  secondo  il  "Programma  dell'area  metropolitana  di
Palermo"  -  il  vincolo  prevede  soltanto  che  la  costruzione  di
eventuali   nuovi   insediamenti   industriali   sia  preventivamente
sottoposta all'autorizzazione della  soprintendenza,  perche',  nella
realizzazione  si  tenga  conto  degli aspetti ambientali interessati
dall'esecuzione dell'opera;
  Rilevato che tutta la fascia costiera - gia' peraltro sottoposta  a
vincolo  per  effetto  dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431,
per una profondita' di 300 metri dalla linea di battigia -  e'  cosi'
caratterizzata:
   il  primo  tratto,  che dal torrente Chiachea arriva allo svincolo
autostradale per Carini, si presenta inedificato nella sua totalita',
mentre la scogliera e' in piu' punti nascosta da sfabricidi in quanto
e' stata nel tempo oggetto di discariche abusive;
   il secondo tratto, che  dallo  svincolo  autostradale  per  Carini
arriva   all'Arco   del   Baglio,   risulta,   nella  parte  a  valle
dell'autostrada,  per  2/3  interamente  costruito.  Infatti,  mentre
nell'ultimo   tratto,  verso  l'Arco  del  Baglio,  vi  e'  solo  una
significativa presenza di lotti inedificati, la  porzione  che  dallo
svincolo   autostradale   arriva   all'intersezione   in   quota  fra
quest'ultima e la strada per Villagrazia, risulta costituita  da  una
sequenza  continua  di villette, nella quasi totalita' composte da un
piano terra e da un primo piano, che, realizzate nella maggior  parte
dei  casi con muri in aderenza, formano una cortina di chiusura lungo
la costa, e, nello spregio piu' assoluto del rispetto del paesaggio e
del diritto alla fruizione del litorale, impediscono, a chi  percorre
gli assi viari di comunicazione, la vista del mare;
   il terzo tratto costiero, che dall'Arco del Baglio va fino al con-
fine  con  il  comune  di  Cinisi,  e', entro i 10 metri indicati dal
vincolo a monte e a  valle  dell'autostrada,  nella  quasi  totalita'
inedificato;
  Rilevato  che  il  piano  regolatore  generale del comune di Carini
prevede per queste zone una fascia di rispetto di m 200  dal  mare  e
per  le zone immediatamente a ridosso di detta fascia, destinazione a
residenza stagionale e a zona per impianti turistico-alberghieri;
  Ritenuto opportuno, comunque riconfermare e sottolineare il vincolo
relativo al tratto costiero sopra descritto - che, se  pur  altamente
degradato,  costituisce  parte  di  una  piu'  ampia fascia vincolata
interessante i comuni  limitrofi  di  Capaci  e  Cinisi  -  anche  in
previsione  di  un  possibile riassetto urbanistico, con il recupero,
previsto dagli strumenti urbanistici, di alcuni  tratti  della  costa
ove  l'abusivismo  ha  provocato notevoli guasti, intaccando anche il
concetto di asse panoramico che l'autostrada doveva assumere in  tale
zona;
  Considerato  che,  oltre  alla  gia'  descritta fascia costiera, il
vincolo si estende alle aree limitrofe di  Piraineto  e  di  contrada
Chiachea per i seguenti motivi:
 A) PIRAINETO.
  La  zona di Piraineto costituisce la chiusura geografica e, quindi,
anche visuale del  Golfo  di  Carini  -  definita  all'altro  estremo
dall'altra  penisoletta  ricadente  nel  territorio  di  Isola  delle
Femmine - ed e', pertanto, un riferimento ben preciso e significativo
dell'immagine della costa sia che la si osservi da terra che da mare.
  Detta zona e' l'unico tratto della fascia costiera occidentale  del
palermitano finora non compreso negli elenchi delle bellezze naturali
di  cui  alla  legge  n.  1497/1939;  l'esclusione  dalla proposta di
vincolo del 1963 era stata determinata non  gia'  dalla  mancanza  di
requisiti   necessari   per   l'apposizione   del   vincolo,   ma  da
considerazioni di carattere economico-sociale, poi venute a decadere,
avendo il comune di Carini indicato Piraineto come probabile zona  di
espansione  industriale.  Difformemente  dalle  indicazioni di quegli
anni, nella zona di Piraineto sono state realizzate  -  in  parte  in
zone  limitrofe, in parte piu' all'interno lungo assi stradali creati
quasi  ortogonalmente   al   tracciato   dell'autostrada   -   alcune
lottizzazioni  di  residenze  stagionali  ad  una ed a due elevazioni
fuori terra, che hanno confermato la intrinseca vocazione della zona,
connessa al godimento ed alla fruizione della costa. Molte aree  sono
ancora  inedificate,  mentre  all'interno  della zona di Piraineto si
trovano  alcuni  manufatti  architettonici  di  rilevante   interesse
storico-artistico,  quali  il  Baglio  di  Carini e i ruderi di Torre
Muzza. Va, infine, ricordato che in detta penisola ricade  anche  una
zona archeologica.
  Il  piano  regolatore  generale del comune di Carini prevede per la
zona di Piraineto la  destinazione  a  zona  "C3"  e  cioe'  aree  da
destinare  a  nuovi  insediamenti abitativi con una densita' edilizia
territoriale di 0,60 mc/mq  e  con  lotto  minimo  di  mq  800  e  la
regolamentazione  prevede  che  in  detta zona l'edificazione avvenga
attraverso   piani   di   lottizzazione   convenzionati    o    piani
particolareggiati.
 B) CONTRADA CHIACHEA.
  Contrada   Chiachea  -  vasto  terreno  pianeggiante,  coltivato  a
graminacee e, nel tratto piu' a monte, ad  agrumi  -  si  estende  al
limite  del  territorio  comunale  di  Capaci  e  a  monte della zona
vincolata che va dal torrente Chiachea allo svincolo autostradale per
Carini.
  In posizione baricentrica rispetto  all'area  suddetta  e'  ubicata
Villa  Chiachea, baglio cinquecentesco di notevole interesse storico-
artistico, strettamente legato  alle  vicende  storico-artistiche  di
Carini. L'importanza della zona e' data dal fatto che in questa vasta
area  inedificata puo' cogliersi, guardando verso mare, l'immagine di
quel che doveva essere l'intera fascia  costiera  del  territorio  di
Carini, prima che l'abusivismo e le errate indicazioni programmatiche
ne sconvolgessero gli aspetti.
  L'interesse   paesaggistico   di   Chiachea   e'  accentuato  dalla
singolarita' costituita dall'affiancarsi di colture cerealicole  alla
fascia  ed  al  mare,  determinando  scorci visuali e combinazioni di
colori assai suggestivi, per i quali e' possibile dare alla  zona  di
Chiachea l'appellativo di "bellezza" cosi' come inteso dalle leggi di
tutela.
  Per  l'area limitrofa a Villa Chiachea il piano regolatore generale
del comune prevede, in parte, la realizzazione di impianti turistico-
alberghieri ed, in parte, sulla base  di  indicazioni  programmatiche
del  piano di sviluppo industriale, l'ubicazione di un depuratore, la
cui realizzazione, nel sito sopradetto, appare poco opportuna;
  Vista  la  nota  n.  37444  del  3  ottobre  1987,  con  la   quale
l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in virtu' del
decreto del presidente della regione Sicilia 28 febbraio 1979, n. 70,
da'  il proprio assenso, ai sensi e per gli effetti del secondo comna
dell'art. 13 della legge 29 giugno 1939, n.   1497, alla  imposizione
del  vincolo  di  cui  trattasi sulle aree demaniali marittime, gia',
peraltro, tutelate oper legis, ai sensi dell'art.  1  della  legge  8
agosto 1985, n. 431;
  Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di
pubblico  interesse, che suggeriscono la opportunita' di sottoporre a
vincolo paesaggistico la zona del territorio comunale di Carini, come
sopra descritta, in conformita' della proposta  del  12  giugno  1986
della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e
panoramiche  di Palermo, modificativa del precedente deliberato del 2
maggio 1963 della stessa commissione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per le motivazioni espresse in premessa, la zona deI territorio  di
Carini, descritta come sopra e delimitata nella planimetria allegata,
che  forma  parte  integrante  del presente decreto, e' dichiarata di
notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.  1,
numeri  3  e  4,  della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9,
numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione,  approvato  con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.